Amministrazione Trasparente
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto a mezzo:
PEO all'indirizzo: pips02000a@istruzione.it
PEC all'indirizzo: pips02000a@pec.istruzione.it
In allegato il documento per la richiesta di accesso civico semplice.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette all’ufficio competente detentore dei dati che cura la trasmissione degli stessi e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta sul sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.